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[1]Nei Comuni danneggiati dal terremoto indicati nel Regio decreto di cui all'art. 1 e' sospesa la riscossione della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910.
[2]Durante la sospensione dell'imposta si fara' luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.
[3]Le rate della imposta e della sovrimposta sospesa e non compresa negli sgravi saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.
[4]A carico dello Stato sara' corrisposta alle provincie di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronissi, Galvanico e Laviano in provincia di Salerno ed ai Comuni di cui all'art. 1, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo.
[5]Per tale spesa si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
[6]Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 7 giugno 1910 e' accordata l'esenzione dall'imposta fabbricati per 10 anni, dal giorno in cui l'edificio sara' divenuto atto all'uso o abitazione.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
