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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai Comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti gia' contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino al 6 giugno 1910.

[2]Le quote di sovrimposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale saranno ripartite col carico dei relativi interessi in 24 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art5 · fonte del testo