Fermo il disposto dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1953, n. 463, ai personali statali di cui all'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, esclusi i personali delle magistrature ordinaria e militare, della magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, e' attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla meta' della tredicesima mensilita', nei limiti, alle condizioni e con i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo. Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilita' a determinate categorie di personale in attivita' di servizio, alle condizioni, con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.
Testo vigente dal 15 dicembre 1953
