Il Ministro per il tesoro potra' concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravvisera' necessarie per il buon esito dell'operazione.
Testo vigente dal 14 gennaio 1953
Il Ministro per il tesoro potra' concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravvisera' necessarie per il buon esito dell'operazione.
Testo vigente dal 14 gennaio 1953
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3058~art2 · fonte del testo