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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sara' provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni affinche' il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62. Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali. Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, in quanto applicabili. Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate ne' disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 16 giugno 1976

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 39/1971

    Questione infondata
    4 marzo 1971

    Non è fondata in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, e di riflesso anche secondo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui demanda ad un decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con la legge 4 marzo 1964, n. 62: da un lato, infatti, è da ricordare che coordinare non significa imporre artificiose uniformità, disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della finanza regionale; d'altra parte, deve tenersi presente che la stessa Costituzione, nell'art. 119, primo comma, garantisce alle Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica "che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni".

    Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art20 · fonte su Normattiva