Art. 20 — Bilanci regionali
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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sara' provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni affinche' il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62. Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali. Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, in quanto applicabili. Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate ne' disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 16 giugno 1976
