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Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e' costituita una Commissione nominata dal prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede, da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico o della o di altri enti p associazioni piu' rappresentativi, con il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e di valutare il grado della residua capacita' lavorativa dei mutilati e degli invalidi civili che ne facciano richiesta ai fini di ottenere l'iscrizione nello apposito ruolo di cui al successivo articolo 6.2 La Commissione di cui al precedente comma ha inoltre il compito di dichiarare se la minorazione possa essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e di dichiarare, altresi', l'inabilita' temporanea o permanente a proficuo lavoro dei mutilati ed invalidi civili che ne facciano richiesta. La Commissione e' tenuta a compilare ed aggiornare appositi distinti elenchi rispettivamente dei mutilati ed invalidi civili la cui minorazione puo' essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e dei mutilati ed invalidi civili temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro. Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione. Contro il giudizio della Commissione l'interessato puo' ricorrere, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanita' che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni piu' rappresentativi.2 La Commissione centrale e' nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che riveste qualifica non inferiore a consigliere di prima classe. La durata in carica, dei detti organi collegiali e' di un quinquennio. Per gli accertamenti davanti alle Commissioni di cui al presente articolo, l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966, n. 76) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente "provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili", nella parte in cui dispone che un medico nominato componente delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale sia "della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni piu' rappresentativi"."
Testo in vigore dal 27 marzo 1966 al 3 settembre 1966
