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Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e' costituita una Commissione nominata dal prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede, da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico o della o di altri enti p associazioni piu' rappresentativi, con il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e di valutare il grado della residua capacita' lavorativa dei mutilati e degli invalidi civili che ne facciano richiesta ai fini di ottenere l'iscrizione nello apposito ruolo di cui al successivo articolo 6.2 La Commissione di cui al precedente comma ha inoltre il compito di dichiarare se la minorazione possa essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e di dichiarare, altresi', l'inabilita' temporanea o permanente a proficuo lavoro dei mutilati ed invalidi civili che ne facciano richiesta. La Commissione e' tenuta a compilare ed aggiornare appositi distinti elenchi rispettivamente dei mutilati ed invalidi civili la cui minorazione puo' essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e dei mutilati ed invalidi civili temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro. Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione. Contro il giudizio della Commissione l'interessato puo' ricorrere, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanita' che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e da un medico della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni piu' rappresentativi.2 La Commissione centrale e' nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che riveste qualifica non inferiore a consigliere di prima classe. La durata in carica, dei detti organi collegiali e' di un quinquennio. Per gli accertamenti davanti alle Commissioni di cui al presente articolo, l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966, n. 76) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente "provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili", nella parte in cui dispone che un medico nominato componente delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale sia "della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni piu' rappresentativi"."

Testo in vigore dal 27 marzo 1966 al 3 settembre 1966

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/1966

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1966

    Il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. - in quanto vieta che la legge ponga una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita a non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti cui queste vengono imputate - si applica anche alle persone giuridiche. Il legislatore può disporre che un organo collegiale della pubblica amministrazione composto anche con la partecipazione di membri provenienti dai gruppi sociali operanti nel settore, ma in tal caso - ove nella realtà sociale esista una pluralità di gruppi, in contrapposizione o in concorrenza fra loro - per evitare che i componenti possano agire nell'interesse del gruppo di provenienza piuttosto che in quello obiettivo dell'amministrazione è necessario che sia disposto un sistema tale da assicurare la parità fra i gruppi stessi, pena la violazione dell'art. 97 Cost. È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 97 comma primo Cost. - l'art. 5 commi primo e quinto della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili, nella parte in cui dispone che "un medico nominato componente delle commissioni provinciali e della commissione centrale sia della libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi". Non è invece fondata - in riferimento agli artt. 3, 2, 4, e 18 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma secondo, della legge citata, concernente l'avvio dei mutilati e invalidi civili ai centri di rieducazione professionale della nominata associazione.

    Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 18 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art5 · fonte su Normattiva