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Ai mutilati ed invalidi civili occupanti a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando l'ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'articolo 5 accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacita' lavorati va o aggravamenti di invalidita' tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti. L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto puo' essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma quinto.
Testo in vigore dal 12 novembre 1962 al 3 settembre 1966
