Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attivita' dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilita' del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente. I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione. La costituzione e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art10 · fonte del testo