Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 30 — Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneita' con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art30 · fonte del testo