Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 14 — Classificazione e delimitazione

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attivita' dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142)).

Testo vigente dal 13 giugno 1990

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 13 giugno 1990. 59 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. tolto: Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicita' dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art14 · fonte del testo