Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo IV, capo II della presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art13 · fonte del testo