Art. 15 — Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131)). Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.
Testo vigente dal 20 settembre 2025
