Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 15 — Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana

((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131)). Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 20 settembre 2025

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina, quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente leggeaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131. Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art15 · fonte del testo