Art. 21 — (Pubblica utilità delle opere Opere private di interesse comune) Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse. Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale. La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti
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Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessita' ai fini anzidetti, e' fatto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 7 gennaio 1972
