Art. 22 — Opere private di interesse comune
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1972 al 20 settembre 2025. 27 parole tolte, 8 parole aggiunte.
tolto: LA L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102 HA DISPOSTO (CON L'ART. 8) CHE IL PRESENTEARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 21 DELLA L. 25 LUGLIO 1952aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. tolto: 991 aggiunto: 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art22 · fonte del testo