Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 20 — Attribuzione della spesa per le opere di bonifica

Le spese per le opere di cui all'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3207, e all'art. 2, lettera a), del regio decreto 13 Febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato. Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'art. 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonche' nei territori V nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto. Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e gia' sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Lo Stato e' peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 29 della presente legge. Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi: e Contributi previsti dall'art 3 della presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art20 · fonte del testo