Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 23 — Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti. Le modalita' e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art23 · fonte del testo