Art. 23 — Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati
Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti. Le modalita' e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.
Testo vigente dal 31 luglio 1952
