Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 26 — Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare

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Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare ad concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennita' di occupazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 1 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art26 · fonte del testo