Art. 38 — Regolamento d'esecuzione
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025. 47 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art38 · fonte del testo