Provvedimenti in favore dei territori montani
Art. 38 — Regolamento d'esecuzione
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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025
