Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 38 — Regolamento d'esecuzione

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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art38 · fonte del testo