Art. 7 — Espropriazioni
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025. 140 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I terreni comunque rimboschiti' a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguita' a terreni di proprieta' dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unita' tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda,. Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione e' regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art7 · fonte del testo