Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che, non avendo superato il 55° anno di eta', siano:

  • a)vedove di guerra;
  • b)orfani di guerra;
  • c)vedove di caduti per causa di servizio;
  • d)orfani di caduti per causa di servizio. La condizione di cui alla lettera a) deve essere comprovata dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovra' essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. La condizione di cui alla lettera g) deve essere comprovata dall'apposito certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali del l'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365. Le condizioni di cui alle lettere c) e d) devono essere comprovate da dichiarazioni dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

Testo vigente dal 25 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-15;1288~art4 · fonte su Normattiva