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[1]L'art. 5 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e' modificato come, appresso:
[2]((«Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui e' obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, la imposta e' dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte di detti enti. «Nel caso di conferimento di prodotti agricoli in societa' cooperative, costituite secondo le disposizioni contenute nel titolo VI del libro V del Codice civile, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci, l'imposta e' del pari dovuta non all'atto del conferimento da parte dei soci, ma al momento della vendita dei prodotti conferiti, abbiano questi subito o meno lavorazione o manipolazione, a chiunque effettuata da parte delle cooperative stesse. «La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati alle dette societa' cooperative da altre societa' cooperative, loro socie, costituite, come sopra, tra produttori agricoli, limitatamente ai prodotti conferiti a queste ultime dai propri soci per essere venduti o manipolati. «Il beneficio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti di societa' cooperative, alle quali i soci vendono i propri prodotti agricoli, anziche' effettuarne il conferimento. «Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi enti per acquisti collettivi, consorzi, compagnie ed enti similari istituiti od autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anziche' all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti enti, al momento della loro rivendita o distribuzione. «Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero la imposta e' dovuta in ogni caso all'atto della importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed e' esente da imposta la successiva rivendita o distribuzione da parte degli accennati enti. L'imposta dovuta all'atto dell'importazione e' peraltro commisurata al prezzo di rivendita nel Regno dei prodotti importati, che i detti enti, con riferimento all'intervenuta autorizzazione, devono, sotto la loro diretta responsabilita', indicare nella dichiarazione di importazione».))
Testo in vigore dal 16 giugno 1943 al 9 gennaio 1949
