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[1]L'art. 5 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e' modificato come, appresso:
[2]«Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui e' obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, la imposta e' dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte di detti enti. ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 GIUGNO 1943, N. 452, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178, COME MODIFICATO DALLA L. 7 GENNAIO 1949, N. 1)). ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 GIUGNO 1943, N. 452, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178, COME MODIFICATO DALLA L. 7 GENNAIO 1949, N. 1)). ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 GIUGNO 1943, N. 452, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178, COME MODIFICATO DALLA L. 7 GENNAIO 1949, N. 1)). «Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi enti per acquisti collettivi, consorzi, compagnie ed enti similari istituiti od autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anziche' all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti enti, al momento della loro rivendita o distribuzione. «Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero la imposta e' dovuta in ogni caso all'atto della importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed e' esente da imposta la successiva rivendita o distribuzione da parte degli accennati enti. L'imposta dovuta all'atto dell'importazione e' peraltro commisurata al prezzo di rivendita nel Regno dei prodotti importati, che i detti enti, con riferimento all'intervenuta autorizzazione, devono, sotto la loro diretta responsabilita', indicare nella dichiarazione di importazione».
Testo in vigore dal 9 gennaio 1949 al 22 dicembre 2008
