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Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta. Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:
- 1)lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;
- 2)giovani di eta' inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
- 3)casalinghe in cerca di lavoro;
- 4)pensionati in cerca di occupazione;
- 5)lavoratori occupati in cerca di altra occupazione. Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sara' provveduto alla determinazione delle modalita' di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacita' di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria. Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 18 marzo 1987
