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Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta. Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

  • 1)lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;
  • 2)giovani di eta' inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
  • 3)casalinghe in cerca di lavoro;
  • 4)pensionati in cerca di occupazione;
  • 5)lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.13 Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sara' provveduto alla determinazione delle modalita' di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacita' di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria. Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

13

La 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente: a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare; b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione; c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianita'. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro."

Testo in vigore dal 18 marzo 1987 al 15 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 18 marzo 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente: a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare; b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione; c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianita'. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art10 · fonte del testo