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Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessita' di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita, la Commissione centrale, puo' essere disposto che le funzioni previste dal titolo II siano esercitate da uno o piu' degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di piu' province, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
