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Il servizio del collocamento e' svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli piu' importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonche' dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessita'. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovra' essere superiore a L. 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovra' eccedere l'importo annuo massimo di L. 900.000.000.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art24 · fonte del testo