Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1987 al 30 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1987, n. 56

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La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264."

Testo in vigore dal 18 marzo 1987 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1949 al 18 marzo 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 febbraio 1987, n. 56

    La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art28 · fonte del testo