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I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1987, n. 56
13La L. 28 febbraio 1987, n. 56 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264."
Testo in vigore dal 18 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
