Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati gia' ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
