Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati gia' ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art38 · fonte del testo