Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione dei suo stato di disoccupazione e' punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata e' ridotta a sei mesi. Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, e' applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art44 · fonte del testo