Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1961 al 18 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Nessuno puo' essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'eta' stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti. Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l'Ufficio competente. Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonche' i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali. ((I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali)).
Testo in vigore dal 19 febbraio 1961 al 18 marzo 1987
