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Nessuno puo' essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'eta' stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti. Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l'Ufficio competente. Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonche' i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art9 · fonte del testo