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Nessuno puo' essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'eta' stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1987, N. 56)). Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonche' i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali. I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali.
Testo in vigore dal 18 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
