Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facolta' di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi. La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.

Testo vigente dal 6 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-07;142~art2 · fonte del testo