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L'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale, e' sostituito dal seguente: "Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse e' devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 31 dicembre 1959

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