Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1955 al 3 agosto 1961. Leggi il testo vigente →

L'art. 4, comma primo, della legge 2 aprile 1951, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Sui diritti erariali accettati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, e' concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalita' di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 3 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1109~art5 · fonte del testo