Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1961 al 23 febbraio 1967. Leggi il testo vigente →
L'art. 4, comma primo, della legge 2 aprile 1951, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Sui diritti erariali accettati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, e' concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalita' di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi". 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 luglio 1961, n. 567
2La L. 1 luglio 1961, n. 567 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1965".
Testo in vigore dal 3 agosto 1961 al 23 febbraio 1967
