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L'art. 4, comma primo, della legge 2 aprile 1951, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Sui diritti erariali accettati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, e' concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalita' di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi". 2 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 luglio 1961, n. 567

2

La L. 1 luglio 1961, n. 567 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1965".

L. 24 dicembre 1966, n. 1276

5

La L. 24 dicembre 1966, n. 1276 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1 luglio 1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970".

Testo in vigore dal 23 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1961 al 23 febbraio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1966, n. 1276

    La L. 24 dicembre 1966, n. 1276 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1 luglio 1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1109~art5 · fonte del testo