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Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile: pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate e confezioni di pellicceria di ermellino, martora del Canada', zibellino, chinchilla, visone, castoro, faina, kolinski, lince, lontra scalskin (foca), lontra kamtschatka, pekans (fischer), puzzole, volpe argentata, volpe azzurra, petit-gris; pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato; lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1949 al 14 marzo 1952
