Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile: pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate e confezioni di pellicceria di ermellino, martora del Canada', zibellino, chinchilla, visone, castoro, faina, kolinski, lince, lontra scalskin (foca), lontra kamtschatka, pekans (fischer), puzzole, volpe argentata, volpe azzurra, petit-gris; pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato; lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. 2 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 marzo 1952, n. 110
2con decorrenza dal 1 gennaio 1951
La L. 4 marzo 1952, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, e' stabilita nella misura del 4 per cento per le vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1951".
L. 18 febbraio 1963, n. 190
5La L. 18 febbraio 1963, n. 190 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile: a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. In tal senso restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110".
Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
