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Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile: pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate e confezioni di pellicceria di ermellino, martora del Canada', zibellino, chinchilla, visone, castoro, faina, kolinski, lince, lontra scalskin (foca), lontra kamtschatka, pekans (fischer), puzzole, volpe argentata, volpe azzurra, petit-gris; pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato; lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente. La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 marzo 1952, n. 110

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1951

La L. 4 marzo 1952, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, e' stabilita nella misura del 4 per cento per le vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1951".

Testo in vigore dal 14 marzo 1952 al 30 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1949 al 14 marzo 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 marzo 1952, n. 110

    La L. 4 marzo 1952, n. 110 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, e' stabilita nella misura del 4 per cento per le vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1951".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-01-07;1~art4 · fonte del testo