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Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta fino al 31 dicembre 1949 nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1949, n. 955
1La L. 29 dicembre 1949, n. 955 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Salvo quanto disposto dal precedente art. 5, la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1950".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
