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Non danno luogo ad entrata imponibile il conferimento di prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative o consorzi di manipolazione o vendita collettiva o associazioni similari a carattere cooperativo ancorche' non regolarmente costituite, nonche' la riconsegna ai soci del prodotto risultante dalla manipolazione o trasformazione. La imposta sull'entrata e' dovuta sulla vendita dei prodotti conferiti o di quelli ottenuti dalla loro lavorazione o manipolazione da parte dei detti enti. In caso di conferimenti eseguiti in societa' cooperative, legalmente costituite, da parte degli enti previsti nel primo comma, loro associati, l'imposta sull'entrata non e' applicabile limitatamente ai prodotti che furono ad essi apportati dai propri soci per essere venduti o manipolati anche se da parte dei detti enti abbiano subito una lavorazione. La disposizione di cui al primo e terzo comma non si applica nei confronti degli enti ivi menzionati ai quali i soci vendono i prodotti agricoli anziche' effettuarne il conferimento. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 del regio decreto-legge 8 giugno 1943, n. 452, sono abrogati.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1949 al 28 agosto 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-01-07;1~art8 · fonte del testo