Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi. Dallo stesso anno e' abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art1 · fonte del testo