Provvedimenti in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori
Art. 6
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A partire dal 1° gennaio 1930, cessera' qualsiasi decorrenza di interessi sia sulle anticipazioni concesse ai danneggiati a favore dei quali non sieno state a quella data effettuate liquidazioni definitive di pagamento, sia sulla parte di anticipazioni rimaste scoperte da indennizzo.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
