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E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
