Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-14;318~art3 · fonte del testo