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La circolazione di rimorchi alternativamente accodati alla stessa motrice e' soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata. Tale agevolazione e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • 1)accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
  • 2)l'autocarro e i rimorchi ad esso accodabili debbono appartenere allo stesso proprietario;
  • 3)sulla licenza di circolazione dell'autocarro debbono essere trascritti a cura del predetto Ispettorato gli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui e' consentito l'accodamento alternativo ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art14 · fonte del testo