Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i trasporti di cui all'art. 5 della presente legge deve essere corrisposta, presso gli uffici esattoriali dell'Automobile Club d'Italia la tassa di circolazione nella misura fissa di lire 1000 annue per ciascuna delle persone trasportabili indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione. Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1949, e dovra' essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, giusta la tabella D allegata alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art8 · fonte del testo