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Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purche' non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprieta', quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza, o da un centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art5 · fonte del testo