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Il prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:
- 1)il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
- 2)l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
- 3)le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato. Il prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare la autorizzazione. Nelle province nelle quali le prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al commissario del Governo, e dove questo manchi, al questore.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
